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SCHEDA DI SINTESI NORMATIVA DI SETTORE
D.Lgs. 4 dicembre 1997, n° 460 – Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale
La legislazione
Obiettivi della legge
Territori di applicazione
I destinatari
Principali contenuti della normativa
Link al testo integrale della legge
Normativa collegata
La legislazione
Legge Regione Lombardia 1 giugno 1993, n. 16 in B.U. 4 giugno 1993, n. 22, 1° suppl. ord.
Obiettivi della legge
Attuazione da parte della Regione Lombardia dell'art. 9 della legge 8 novembre 1991, n. 381, "Disciplina delle cooperative sociali" per
- istituire l'albo regionale delle cooperative sociali
- determinare le modalità di raccordo tra enti che svolgono attività di servizi socio-sanitari assistenziali
- fissare criteri per porre in essere convenzioni
- definire misure di promozione, sostegno e sviluppo della cooperazione
Territori d'applicazione
Regione Lombardia
I destinatari
Cooperative sociali e loro consorzi
Principali contenuti della normativa
- Finalità della legge (vedi "obiettivi della legge" sopra) (art.1)
- Definizione di cooperativa sociale (riferimento legge nazionale 381/91)(art.2)
- Istituzione albo regionale delle cooperative sociali (art.3)
In attuazione all'art. 9 della L 381/91 la Regione Lombardia istituisce presso il settore occupazione, istruzione, formazione professionale industria e artigianato della giunta regionale, l'albo regionale delle cooperative sociali.
L'Albo è articolato in tre sezioni:
1. Sezione A: dove vengono iscritte le cooperative sociali che gestiscono servizi socio – sanitari, assistenziali ed educativi
2. Sezione B: dove vengono iscritte le cooperative che svolgono attività produttive finalizzate all'inserimento di soggetti appartenenti alle categorie svantaggiate
3. Sezione C: dove vengono iscritti i consorzi delle cooperative sopracitate.
- Requisiti e adempimenti (artt.4, 5, 6)
Sono previsti una serie di requisiti ed adempimenti per ottenere e mantenere l'iscrizione all'albo, nonché adempimenti annuali successivi all'iscrizione.
- Convenzionamento (artt. 7, 8, 9,e 10)
La Regione Lombardia predispone schemi di convenzione – tipo per l'affidamento della gestione di servizi socio – sanitari, assistenziali ed educativi e per la fornitura di beni e servizi finalizzati a creare opportunità di lavoro per persone svantaggiate.
La durata delle convenzioni relative alla fornitura di servizi caratterizzati da prestazioni ricorrenti possono essere pluriennali.
La determinazione dei corrispettivi avverrà sulla base di tabelle predisposte da delibera della Giunta regionale
- Sostegno alla cooperazione sociale (art.11)
Per agevolare la costituzione e lo sviluppo delle cooperative sociali e dei loro consorzi la Regione interviene con:
1 contributi per le cooperative sociali di nuova costituzione fino ad un max di £ 20 milioni (rivalutato annualmente secondo indice ISTAT) per la copertura: (comma 1. a)
- totale delle spese di costituzione di primo impianto
- 50% della spesa prevista per il canone di locazione di immobili destinati all'attività d'impresa nel primo anno di attività
2 finanziamenti a tasso agevolato della durata di max 10 anni (che attinga ad un fondo di rotazione annualmente predisposto) per un max di £350 milioni in misura non superiore all'80% dell'investimento, previsto per coprire: (comma 1.b)
per le cooperative
- oneri derivanti da attività di formazione
- oneri relativi ad investimenti per beni, impianti, macchinari, attrezzature ecc (vedi comma 2)
per i consorzi di cooperative sociali (comma 4)
- prestazioni di servizi alle cooperative associate
- qualificazione e formazione professionale dei soci e dipendenti delle cooperative associate
- assistenza, promozione di iniziative innovative
3 fondo di garanzia finalizzato a garantire i servizi finanziari, fino ad un max del 50% del finanziamento bancario la cui gestione sia affidata a Finlombarda spa.(comma 3)
4 fondo di finanziamento (su delibera annuale della giunta regionale) di progetti particolarmente innovativi e sperimentali a favore dell'occupazione lavorativa dei soggetti sottoposti regime di detenzione e dei tossicodipendenti in fase di reinserimento lavorativo e sociale (comma 5)
Limitazioni di cumulo di finanziamenti e contributi.(comma 6, 7 e 8)
- Attribuzione competenze presso la Regione (art. 12)
- Coordinamento iniziative e funzioni amministrative competono al settore Occupazione, Istruzione, Formazione professionale Industria e artigianato della giunta regionale
- Istituzione, composizione e modalità di funzionamento del Comitato tecnico consultivo (art.13)
Organo per la cooperazione sociale istituito per lo svolgimento di attività istruttorie e consultive
- Definizione domande di agevolazioni (art.14)
La giunta regionale disciplina le modalità di presentazione delle domande e d'erogazione dei finanziamenti e dispone la concessione dei contributi e finanziamenti previo parere del Comitato tecnico consultivo. Le cooperative devono presentare domanda corredata da progetti entro 31 maggio di ogni anno, la giunta nei limiti della consistenza del fondo di rotazione e dei singoli bilanci di esercizio entro i tre mesi successivi delibera il piano di finanziamenti.
- Rendicontazione e controlli (art.15 e 16)
La giunta regionale entro il 31 dicembre di ogni anno deve presentare al consiglio regionale una relazione sugli interventi effettuati per apportare eventualmente modifiche alla norma
Testo integrale della legge
Normativa collegata
Legge n 381 del 8 novembre 1991, Disciplina delle cooperative sociali
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