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SCHEDA DI SINTESI NORMATIVA AGEVOLATIVA DI SETTORE

Legge Regione Lombardia n° 32/1986"Interventi a sostegno della cooperazione per la salvaguardia e l'incremento dei livelli occupazionali"

La legislazione
Obiettivi della legge
Territori di applicazione
I destinatari
Principali contenuti della normativa
Link al testo integrale della legge
Normativa collegata

La legislazione

Legge Regione Lombardia 7 agosto 1986, n. 32 in B.U. 12 agosto 1986, n. 32, 1° suppl. ord.


Obiettivi della legge

Definisce le attività di promozione e di sostegno economico che la Regione Lombardia deve porre in essere a favore della cooperazione per la salvaguardia e l'incremento dei livelli occupazionali attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto


Territori d'applicazione

Regione Lombardia


I destinatari

Cooperative con sede nella Regione Lombardia ispirate ai principi di mutualità, iscritte nei registri della Prefettura o nello Schedario generale della Cooperazione e soggette alla vigilanza del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. Le stesse devono inoltre:


  • svolgere un'attività di produzione di beni e/o prestazione di servizi socialmente utili o erogati alle imprese (comunque non forniti soltanto a favore dei propri soci);

  • contribuire a salvaguardare o incrementare i livelli occupazionali

  • sono escluse le cooperative edilizie in quanto dell'attività da loro svolta ne beneficiano solo i soci. Le cooperative di produzione/lavoro devono avere il 75% degli addetti come soci - lavoratori.


Principali contenuti della normativa
  • Finalità della legge (art.1)

ATTIVITA' DI PROMOZIONE (artt.2/6)


  • Istituzione Consulta regionale della Cooperazione: presieduta da presidente o assessore regionale e composta dai rappresentanti delle più significative realtà di cooperazione. Costituita per assicurare la consultazione e la partecipazione del movimento cooperativo alla politica e alla programmazione regionale. La composizione e le modalità di funzionamento sono definite con delibera della Giunta.

  • Erogazione contributi: la Giunta concede contributi agli organismi delle associazioni di rappresentanza e tutela del settore cooperativo per attività di assistenza e organizzazione della cooperazione.

  • Presentazione domande: entro il 31 marzo di ogni anno presso la presidenza della giunta regionale. Data entro la quale le associazioni dovranno presentare una relazione sulla realizzazione dei progetti e una dichiarazione sulla destinazione dei contributi precedentemente assegnati.

  • Entità dei contributi: non può superare il10% degli stanziamenti previsti dalla presente legge

    SOSTEGNO ALLA COOPERAZIONE IN CAMPO ECONOMICO (artt.7/9)

  • Fondo di garanzia e fondo di rotazione: definiti dalla Regione nell'ambito delle disponibilità finanziarie dei singoli bilanci per agevolare l'accesso al credito e per concedere contributi alle cooperative destinatarie degli interventi compresi nel piano regionale. II contributi non possono essere cumulati con altre leggi statali o regionali

  • Investimenti ammissibili: beni strumentali (anche in leasing) e costi pluriennali ammortizzabili (brevetti, pubblicità..)

  • Beneficiari (vedi destinatari)

  • Criteri di erogazione: i contributi sono concessi alle cooperative che con i loro progetti salvaguardino l'occupazione nell'anno di riferimento della domanda del contributo rispetto all'anno precedente secondo le seguenti modalità:

    1. Il contributo regionale è concesso entro il limite massimo del 50% della spesa ammissibile

    2. I contributi vengono concessi in misura proporzionale alle disponibilità dell'esercizio finanziario corrente e alla quantità delle domande ammesse, con la stessa soglia verranno definiti la quota massima e minima del contributo e l'incremento dell'ammontare del contributo in virtù delle iniziative di particolare valore sociale, di incremento occupazionale, nuova costituzione

    3. Il piano di riparto dei contributi è predisposto sulla base della documentazione spesa sostenuta da ciascuna cooperativa riferita al periodo della domanda, per l'incremento occupazionale si fa riferimento al confronto tra il periodo considerato dalla domanda e il periodo dell'anno precedente

  • Presentazione domande: entro il 31 marzo di ogni anno le cooperative che intendono beneficiare del contributo presentano alla giunta specifica richiesta e progetto di intervento (art.9)


NORME GENERALI (artt. 10/12)

Controlli regionali e norma finanziari definita annualmente

La delibera e la modulistica relativa a questa agevolazione sono scaricabili dal sito Web della
Regione Lombardia.

Testo integrale della legge
http://web.vita.it/leggi/legge.php3?COD_LEX=450&STAMPA=S

Normativa collegata

Percorso informativo per l'utilizzo della Legge della regione Lombardia n. 32/86

http://www.mi.camcom.it/finanziamenti/lr32-86.htm