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SCHEDA DI SINTESI NORMATIVA AGEVOLATIVA DI SETTORE
Legge Regione Lombardia n° 32/1986 – "Interventi a sostegno della cooperazione per la salvaguardia e l'incremento dei livelli occupazionali"
La legislazione
Obiettivi della legge
Territori di applicazione
I destinatari
Principali contenuti della normativa
Link al testo integrale della legge
Normativa collegata
La legislazione
Legge Regione Lombardia 7 agosto 1986, n. 32 in B.U. 12 agosto 1986, n. 32, 1° suppl. ord.
Obiettivi della legge
Definisce le attività di promozione e di sostegno economico che la Regione Lombardia deve porre in essere a favore della cooperazione per la salvaguardia e l'incremento dei livelli occupazionali attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto
Territori d'applicazione
Regione Lombardia
I destinatari
Cooperative con sede nella Regione Lombardia ispirate ai principi di mutualità, iscritte nei registri della Prefettura o nello Schedario generale della Cooperazione e soggette alla vigilanza del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. Le stesse devono inoltre:
- svolgere un'attività di produzione di beni e/o prestazione di servizi socialmente utili o erogati alle imprese (comunque non forniti soltanto a favore dei propri soci);
- contribuire a salvaguardare o incrementare i livelli occupazionali
- sono escluse le cooperative edilizie in quanto dell'attività da loro svolta ne beneficiano solo i soci. Le cooperative di produzione/lavoro devono avere il 75% degli addetti come soci - lavoratori.
Principali contenuti della normativa
- Finalità della legge (art.1)
ATTIVITA' DI PROMOZIONE (artt.2/6)
- Istituzione Consulta regionale della Cooperazione: presieduta da presidente o assessore regionale e composta dai rappresentanti delle più significative realtà di cooperazione. Costituita per assicurare la consultazione e la partecipazione del movimento cooperativo alla politica e alla programmazione regionale. La composizione e le modalità di funzionamento sono definite con delibera della Giunta.
- Erogazione contributi: la Giunta concede contributi agli organismi delle associazioni di rappresentanza e tutela del settore cooperativo per attività di assistenza e organizzazione della cooperazione.
- Presentazione domande: entro il 31 marzo di ogni anno presso la presidenza della giunta regionale. Data entro la quale le associazioni dovranno presentare una relazione sulla realizzazione dei progetti e una dichiarazione sulla destinazione dei contributi precedentemente assegnati.
- Entità dei contributi: non può superare il10% degli stanziamenti previsti dalla presente legge
SOSTEGNO ALLA COOPERAZIONE IN CAMPO ECONOMICO (artt.7/9)
- Fondo di garanzia e fondo di rotazione: definiti dalla Regione nell'ambito delle disponibilità finanziarie dei singoli bilanci per agevolare l'accesso al credito e per concedere contributi alle cooperative destinatarie degli interventi compresi nel piano regionale. II contributi non possono essere cumulati con altre leggi statali o regionali
- Investimenti ammissibili: beni strumentali (anche in leasing) e costi pluriennali ammortizzabili (brevetti, pubblicità..)
- Beneficiari (vedi destinatari)
- Criteri di erogazione: i contributi sono concessi alle cooperative che con i loro progetti salvaguardino l'occupazione nell'anno di riferimento della domanda del contributo rispetto all'anno precedente secondo le seguenti modalità:
1. Il contributo regionale è concesso entro il limite massimo del 50% della spesa ammissibile
2. I contributi vengono concessi in misura proporzionale alle disponibilità dell'esercizio finanziario corrente e alla quantità delle domande ammesse, con la stessa soglia verranno definiti la quota massima e minima del contributo e l'incremento dell'ammontare del contributo in virtù delle iniziative di particolare valore sociale, di incremento occupazionale, nuova costituzione
3. Il piano di riparto dei contributi è predisposto sulla base della documentazione spesa sostenuta da ciascuna cooperativa riferita al periodo della domanda, per l'incremento occupazionale si fa riferimento al confronto tra il periodo considerato dalla domanda e il periodo dell'anno precedente
- Presentazione domande: entro il 31 marzo di ogni anno le cooperative che intendono beneficiare del contributo presentano alla giunta specifica richiesta e progetto di intervento (art.9)
NORME GENERALI (artt. 10/12)
Controlli regionali e norma finanziari definita annualmente
La delibera e la modulistica relativa a questa agevolazione sono scaricabili dal sito Web della Regione Lombardia.
Testo integrale della legge
Normativa collegata
Percorso informativo per l'utilizzo della Legge della regione Lombardia n. 32/86
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