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SCHEDA DI SINTESI NORMATIVA DI SETTORE
D.Lgs. 4 dicembre 1997, n° 460 – Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale
La legislazione
Obiettivi della legge
Territori di applicazione
I destinatari
Principali contenuti della normativa
Link al testo integrale della legge
Normativa collegata
La legislazione
Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n.460 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.1 del 2 gennaio 1998
Obiettivi della legge
Riordino della normativa fiscale sugli Enti Non Commerciali – denominati comunemente non profit – ed istituzione delle ONLUS (Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale) un "contenitore" fiscale a cui possono aderire diversi soggetti giuridici.
Territori d'applicazione
Ambito d'applicazione nazionale
I destinatari
I soggetti giuridici operanti nel campo della cultura, dello sport e della solidarietà sociale che adeguino i propri statuti secondo regole fissate dalla legge.
Principali contenuti della normativa
Sezione I – Modifiche alla disciplina degli enti non commerciali (E.N.C.) in materia di imposte sul reddito e di imposta sul valore aggiunto
Definizione di acquisto della qualifica di E.N.C.: in base a decreto della Presidente della repubblica del 22 dicembre 1986 n° 197 all'articolo 87 per definire un ente commerciale o non commerciale è necessario partire dalla determinazione dell'oggetto esclusivo o principale dell'ente stesso. Per oggetto principale si intende, infatti, l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto (art.1)
Perdita qualifica E.N.C.: l'ente perde la qualifica di "non commerciale" quando: 1) è prevalente l'esercizio di attività commerciale per un intero periodo d'imposta, indipendentemente dallo statuto, 2) ha una prevalenza di immobilizzazioni relative all'attività commerciale, 3) c'è prevalenza di ricavi per attività commerciale rispetto alle normali attività istituzionali, 4) c'è prevalenza di redditi derivanti da attività commerciali rispetto a contributi, erogazioni sovvenzioni e quote associative, 5) c'è prevalenza di costi relativi alle attività commerciali rispetto alle altre spese (art.6)
Raccolta Fondi: non costituiscono reddito imponibile le raccolte di fondi occasionali e contributi derivati dalla pubblica amministrazione per convenzioni o accreditamenti in funzione di attività con finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali. Per queste attività è prevista anche esenzione IVA e di altri tributi (art.2)
Rediti e scritture contabili: per l'attività commerciale è necessaria la contabilità separata, in caso di attività promiscua, le spese ed i costi sono deducibili secondo il rapporto: ricavi e proventi per redditi d'impresa/ricavi e proventi complessivi (art.3). Viene definito un regime forfetario di determinazione del reddito con coefficienti di redditi per ricavi (art.4)
Enti di tipo associativo: non costituiscono attività commerciali quelle in diretta attuazione degli scopi istituzionali (art.5)
Agevolazioni temporanee per i trasferimenti di beni patrimoniali: la cessione a titolo gratuito di aziende o beni patrimoniali a favore di E.N.C. non costituisce realizzo o distribuzione di plusvalenze, né costituisce il presupposto per tassazione di sopravvenienze attive per il cessionario (art.9)
Sezione II – ONLUS (Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale)
Tipologie ammesse: associazioni (266/91) e ONG (49/87), fondazioni, società cooperative (tra cui le cooperative sociali 381/91), altri enti di diritto privato (con o senza personalità giuridica) enti ecclesiastici ed associazioni di promozione sociale (art.10 comma 1)
Tipologie escluse: Enti pubblici, IPAB, società commerciali, fondazioni bancarie, partiti e movimenti politici, sindacati, organizzazioni i datori di lavoro, associazioni di categoria (art.10 comma 10)
Obblighi formali: gli statuti o atti costitutivi con atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata e obbligo di bilancio e rendiconto annuale (art.10 comma 1)
Modalità: per beneficiare agevolazioni: scritture contabili (art.25)
Anagrafe: unica ONLUS presso il Ministero delle Finanze
Obblighi sostanziali (art.10 comma 1)
a) svolgere attività nei seguenti ambiti sociali: assistenza sociale e socio-sanitaria, assistenza sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela ambiente, arte, cultura o attività ad esse connesse
b) divieto di distribuzione anche indiretta di utili, avanzi di gestione, riserve o capitale (comma 6)
c) impiego di utili per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle connesse (art.10 comma 5)
d) devoluzione patrimonio finale ad altre ONLUS
e) principio di democraticità
f) utilizzo locuzione ONLUS
g) perseguimento di finalità a solidarietà sociale implicita: assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione cultura arte, tutela diritti civili a favore di persone con svantaggio fisico, psichico, economico, sociale, familiare, aiuti umanitari (art.10 comma 2)
Agevolazioni e titoli di solidarietà: tutte le agevolazioni da art.12 a art. 29
Erogazioni liberali: se il costo di produzione o acquisto beni ceduti non superiore a 2 miliardi (art.13)
Abusi e sanzioni: vietato l'uso dell'acronimo ONLUS (art.14)
Testo integrale della legge
Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n.460 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.1 del 2 gennaio 1998
Normativa collegata
Circolare Ministeriale - Ministero delle Finanze Dipartimento Entrate - 26 giugno 1998, n. 168/E
Legge n 381 del 8 novembre 1991, Disciplina delle cooperative sociali
Legge 11 agosto 1991, n. 266 - "Legge-quadro sul volontariato" - (Pubblicata in G.U. 22 agosto 1991, n. 196)
Legge 26 febbraio 1987 n.49 – Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo
Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma dell'articolo 59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449"pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 1998
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