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SCHEDA DI SINTESI NORMATIVA DI SETTORE
Legge 381/1991 – "Disciplina delle cooperative sociali"
La legislazione
Obiettivi della legge
Territori di applicazione
I destinatari
Principali contenuti della normativa
Link al testo integrale della legge
Normativa collegata
La legislazione
Legge 8 novembre 1991 n.381 in Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 1991 n.283
Obiettivi della legge
Disciplinare le cooperative sociali delineandone le caratteristiche, le finalità, le modalità di costituzione e il regime tributario
Territori d'applicazione
Ambito d'applicazione nazionale
I destinatari
Organizzazioni che intendono "perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini" dotandosi di forma e organizzazione societaria specifica
Principali contenuti della normativa
- Determinazione delle tipologie organizzative (art.1)
- cooperative di tipo A destinate alla gestione di servizi socio-sanitari educativi
- cooperative di tipo B destinate a svolgere attività produttive finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate (vedi art.4)
- · Riconoscimento opera del volontariato (art.2)
Accanto ai soci "ordinari"gli statuti delle cooperative sociali possono prevedere la presenza di soci "volontari"che prestino la loro attività gratuitamente:
- vengono iscritti nel libro dei soci
- in numero non superiore alla metà del numero complessivo dei soci.
- diritto al solo rimborso spese effettivamente sostenute e documentate e alle coperture assicurative contro infortuni e malattie professionali
- Definizione di persone svantaggiate (art.4)
Le cooperative di tipo B svolgono le proprie attività di produzione/lavoro per facilitare l'integrazione lavorativa di soggetti svantaggiati (che devono essere in numero pari almeno 30% dei soci lavoratori) che sono specificamente indicati: gli invalidi fisici-psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione.
- Regolamento ispezioni (art.3 comma 3)
Tenuto conto delle particolari condizioni di agevolazione, anche contributiva, di cui tali cooperative godono, è stata organizzata nei loro confronti una più estesa attività di ispezione ordinaria con una frequenza annuale.
- Determinazione delle condizioni di convenzionamento (art. 5)
Le cooperative sociali iscritte all'Albo delle cooperative, istituito in attuazione della presente legge presso le Regioni, possono essere firmatarie di convenzioni con enti pubblici per la fornitura di beni e servizi anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione.
- Disciplina consorzi di cooperative sociali (art.8)
I consorzi sono società cooperative aventi la base sociale formata in misura non inferiore al 70% per cento da cooperative sociali.
- Normativa attuativa della presente legge a livello regionale (art.9)
le regioni:
- emanano le norme di attuazione entro un anno
- istituiscono l'albo regionale delle cooperative sociali
- adottano convenzioni-tipo
- istituiscono norme volte alla promozione, al sostegno e allo sviluppo della cooperazione sociale
Testo integrale della legge 381/1991
Normativa collegata
Legge Regione Lombardia 1 giugno 1993 n. 16 in B.U. 4 giugno 1993, n. 22, 1° suppl. ord.
legge 31 gennaio 1992, n.59 Nuove norme in materia di società cooperative
DLT 266/97 art 21Interventi urgenti per l'economia - Piccola società cooperativa
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